PERICOLO RESIDUO (Rif. UNI EN ISO 12100:2010).
Pericolo che non è stato possibile eliminare o ridurre mediante la progettazione, contro il quale le protezioni
non sono (parzialmente o totalmente) efficaci.
Nel manuale (cap.4) vengono riportati i rischi residui e le informazioni, le istruzioni e gli
avvertimenti/prescrizioni per la gestione di tali rischi residui, che devono essere considerati, presi in carico e
gestiti dal Cliente/utilizzatore.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE: (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE).
Dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;
RIPARO: (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE).
Elemento del prodotto utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale;
Nel Manuale (Cap. Sicurezza) vengono riportati i rischi residui e le informazioni, le istruzioni e gli
avvertimenti/prescrizioni per la gestione dei Rischi Residui che devono essere presi in carico dall'utilizzatore (Rif. EN
ISO 12100:2010).
Per una descrizione completa della terminologia utilizzata si rimanda alle definizioni riportate nell'allegato I della
direttiva macchine 2006/42/CE e nella norma EN ISO 12100:2010.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI):
Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e/o utilizzata
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni elemento o accessorio destinato a tale scopo.
Non sono dispositivi di protezione individuale:
➢
Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del
lavoratore;
➢
Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
➢
Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
➢
Le attrezzature di protezione individuabile proprie dei mezzi di trasporto stradali;
I materiali sportivi;
➢
➢
I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
➢
Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
UTILIZZATORE:
E' considerato utilizzatore (datore di lavoro, impresa, personale della stessa ecc.) chi impiega il prodotto per l'uso
previsto, oppure ne affida l'utilizzazione a persone competenti e appositamente addestrate.
Nel presente manuale il termine macchina così come definito nell'art.2 della direttiva macchine 2006/42/CE,
prodotto o attrezzatura vengono utilizzati come sinonimo.
ATTENZIONE
La lettura, seppur esaustiva, del presente manuale non può in nessun caso sostituire un'adeguata
esperienza degli operatori, costituendo dunque solo un utile promemoria delle caratteristiche tecniche
e delle principali operazioni da compiere.
1.8
GARANZIA
Per le condizioni generali di garanzia consultare Il sito Campagnola nell'area dedicata all'indirizzo:
http://www.campagnola.it; oppure fare richiesta scritta al numero di fax +39 051752551, o inviare una e-mail a:
"star@campagnola.it".
ATTENZIONE!
All'atto della richiesta di riparazione in garanzia, in accordo con le disposizioni sopra citate, il prodotto da riparare
deve essere sempre accompagnato dal certificato di garanzia correttamente compilato, con allegata la
corrispondente prova d'acquisto (fattura o altro documento avente valore legale).
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0310.0329 rev. 05