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CAMPAGNOLA MASTER Manuel D'utilisation Et D'entretien page 12

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  • FRANÇAIS, page 98
1.7 TERMINOLOGIA E SIGLE UTILIZZATE
PERSONA ESPOSTA: (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE).
Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
USO PREVISTO: (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE).
Utilizzo del prodotto conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso.
ZONA PERICOLOSA: (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE).
Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità del prodotto in cui la presenza di una persona esposta
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.
RISCHIO: (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE).
Combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano
insorgere in una situazione pericolosa.
PERICOLO RESIDUO (Rif. UNI EN ISO 12100:2010).
Pericolo che non è stato possibile eliminare o ridurre mediante la progettazione, contro il quale le
protezioni non sono (parzialmente o totalmente) efficaci.
Nel manuale (cap.4) vengono riportati i rischi residui e le informazioni, le istruzioni e gli
avvertimenti/prescrizioni per la gestione di tali rischi residui, che devono essere considerati, presi in carico
e gestiti dal Cliente/utilizzatore.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE: (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE).
Dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo.
RIPARO: (Allegato I, 1.1.1 Direttiva 2006/42/CE).
Elemento del prodotto utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale.
Nel Manuale (Capitolo Sicurezza) vengono riportati i rischi residui e le informazioni, le istruzioni e gli avvertimenti
/prescrizioni per la gestione dei Rischi Residui che devono essere presi in carico dall'utilizzatore (Rif. EN ISO
12100:2010).
Per una descrizione completa della terminologia utilizzata si rimanda alle definizioni riportate nell'allegato I della
direttiva macchine 2006/42/CE e nella norma EN ISO 12100:2010.
➢ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e/o utilizzata
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante
il lavoro, nonché ogni elemento o accessorio destinato a tale scopo.
Non sono dispositivi di protezione individuale:
Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
Le attrezzature di protezione individuabile proprie dei mezzi di trasporto stradali;
I materiali sportivi;
I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
➢ UTILIZZATORE
È considerato utilizzatore (datore di lavoro, impresa, personale della stessa, ecc.) chi impiega il prodotto per l'uso
previsto, oppure ne affida l'utilizzazione a persone competenti e appositamente addestrate.
Nel presente manuale il termine macchina così come definito nell'art.2 della direttiva macchine 2006/42/CE,
prodotto o attrezzatura vengono utilizzati come sinonimo.
ATTENZIONE!
La lettura, seppur esaustiva, del presente manuale non può in nessun caso sostituire un'adeguata
esperienza degli operatori, costituendo dunque solo un utile promemoria delle caratteristiche
tecniche e delle principali operazioni da compiere.
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