7.4.4 Operatori
7.4.4.1 Definizioni
• Per operatore, ai sensi del regolamento n. 517/2014 Articolo 2, punto 8, si intende una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento.
• Uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore.
• Nel caso di installazione di grandi dimensioni, la manutenzione o la riparazione vengono affidate a imprese di servizi. In tal caso,
la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.
7.4.4.2 Obblighi
Obbligo per gli operatori dei condizionatori fissi, che contengono gas fluorurati ad effetto serra, di adottare tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per:
a
Prevenire perdite di tali gas e riparare non appena possibile le perdite rilevate.
b
Garantire che esse siano controllate, per individuare perdite, da personale certificato.
c
Garantire di mettere in atto misure per il corretto recupero da parte di personale certificato.
d
Ai sensi del Regolamento n. 517/2014, gli operatori devono garantire che l'apparecchiatura sia controllata per le perdite
come segue:
Caso 1 - Apparecchiature non sigillate contenenti meno di 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati ad effetto serra.
► Prova di tenuta non richiesta
Caso 2 - Apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati
ad effetto serra.
► Prova di tenuta non richiesta
Caso 3
► Prova di tenuta richiesta: controllare l'apparecchiatura per le perdite in base alla frequenza minima riportata nella
tabella qui sotto:
X = Tonnellate di
CO2 equivalente
5 ≤ X < 50
50 ≤ X < 500
X ≥ 500
e
Il recupero a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento n. 517/2014 è effettuato prima della distruzione definitiva dell'apparecchiatura e, se del caso, durante la
sua riparazione e manutenzione.
7.4.5 Individuazione delle perdite
Il produttore approva i seguenti metodi di controllo delle perdite ai sensi del Regolamento n. 1516/2007 e del Regolamento n. 1497/2007:
Metodo
a
Controllo dei circuiti e dei componenti che presentano rischi
di perdita mediante dispositivi di rilevazione adeguati per il
refrigerante presente nel sistema
b
Applicazione di un fluido di rilevazione all'ultravioletto (UV)
o di un colorante adeguato nel circuito
c
Soluzioni schiumose depositate/acqua saponata.
Y = quantità equivalente di refrigerante [kg]
R134a
R410A
3,5 ≤ Y < 35
2,4 ≤ Y < 24
35 ≤ Y < 350
24 ≤ Y < 240
Y ≥ 350
Y ≥ 240
Frequenza minima per il controllo
delle perdite
R407C
con rilevamento
perdite
2,8 ≤ Y < 28
12 mesi
28 ≤ Y < 282
6 mesi
Y ≥ 282
3 mesi
Specifiche
I dispositivi di rilevazione dei gas sono controllati ogni 12 mesi
per verificarne il corretto funzionamento.
La sensibilità dei dispositivi portatili di rilevazione di gas è di
almeno 5 grammi all'anno.
Il metodo viene applicato unicamente da personale certificato
ad effettuare attività che implicano un intervento sul circuito di
refrigerazione contenente gas fluorurati ad effetto serra.
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10.2
senza rilevamento
perdite
24 mesi
12 mesi
12 mesi