6. Garanzia
1. Qualora una fornitura o un servizio presentino
vizi, KESSEL provvederà, a scelta insindacabile
del cliente, a rimuovere tale vizio con un inter-
vento ovvero a sostituire l'articolo con uno nuovo.
Qualora un secondo intervento non si riveli riso-
lutore o sia economicamente non sostenibile,
l'acquirente / il committente ha comunque diritto
di recedere dal contratto o di ridurre in modo
congruo il proprio obbligo di pagamento.
L'accertamento di vizi evidenti deve essere
immediatamente comunicato per iscritto. Per
quanto riguarda vizi non riconoscibili od occulti,
la comunicazione per iscritto dovrà avvenire
immediatamente dopo il relativo riconoscimento.
KESSEL è responsabile per interventi e sostituzioni
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negli stessi termini previsti per l'oggetto contrat-
tuale fornito in origine. Il periodo di garanzia si
intende rinnovato in merito agli articoli sostituiti,
per quanto solo relativamente al materiale effet-
tivamente sostituito.
La garanzia è da ritenersi valida solo per prodot-
ti acquistati nuovi.
La garanzia ha validità per un periodo di 24 mesi
a decorrere dall'avvenuta consegna al cliente. Si
applicano, inoltre, i §§ 377.378 HGB.
2. KESSEL dichiara espressamente che l'usura
non è da considerarsi vizio. Lo stesso dicasi per
le anomalie riconducibili a opere di manutenzio-
ne non correttamente eseguite.
Aggiornato al 01/01/2002