TERMINE
Danno
D.P.I.
Guasto
Supporto
Malfunzionamento
Misura di protezione
Pericolo
Persona esposta
Prevenzione
Protezione
Riparo
Riparo fisso
Riparo mobile
CAPITOLO 2 – INFORMAZIONI PRELIMINARI
DEFINIZIONE
Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento pericoloso.
Con il termine Dispositivo di Protezione Individuale (acronimo DPI) si intendono i
prodotti che hanno la funzione di salvaguardare il lavoratore (operatore,
manutentore, tecnico, ecc...) che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per
la salute e la sicurezza.
Elemento totalmente privato delle normali possibilità di eseguire una funzione
richiesta.
Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di
azionamento, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.
Funzionamento difettoso o inadeguato di una macchina o di un suo elemento
nell'eseguire una determinata funzione.
Misura prevista per raggiungere la riduzione del rischio, implementata:
dal progettista (progetto intrinsecamente sicuro, protezioni e misure di
•
protezione complementari, informazioni per l'uso) e/o
dall'utilizzatore (organizzazione: procedure di lavoro sicuro, sorveglianza,
•
permessi di lavoro; disposizione e uso di mezzi di protezione
supplementari;
formazione).
Potenziale sorgente di danno che, se non evitato, comporta un rischio per la
sicurezza e la salute delle persone esposte.
Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare i rischi o ridurre le probabilità di
accadimento.
Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra chi
può subire un danno e ciò che lo può causare per pericoli che non possono essere
ragionevolmente eliminati o per rischi che non possono essere sufficientemente
ridotti durante la progettazione. Distinguiamo:
la protezione attiva che gli stessi operatori devono attivare (arresti di
•
emergenza per esempio) e/o indossare (DPI);
la protezione passiva che interviene anche senza il comando umano.
•
Barriera fisica, progettata come parte della macchina, per fornire protezione.
Protezione mantenuta in posizione (cioè chiusa) o in modo permanente (saldata)
o per mezzo di sistemi di fissaggio (viti, bulloni, ecc...) che ne rendono impossibile
la rimozione/apertura senza l'ausilio di utensili (chiavi, cacciaviti o brugole). Non
sono ammessi sistemi di fissaggio di facile rimozione (ad es. pomelli in plastica).
Riparo collegato meccanicamente alla struttura della macchina (es. con cerniere o
guide) che può essere aperto senza l'utilizzo di utensili.
utilizzo
di
dispositivi
FORNO PER PIZZA mod.TL
di
protezione
individuale;
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