Regolamento (UE) n ° 517/2014 del 16/04/14 sui gas serra fluorurati ad effetto serra e
che abroga il regolamento (CE) n ° 842/2006
controlli di perdite
1. Gli operatori delle apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra con quantità di 5 tonnellate di CO2, equivalenti o
superiore e non contiene nelle schiume, devono garantire che il materiale sia stato verificato la presenza di perdite.
2. Per le apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra con quantità di 5 tonnellate di CO2 equivalente o superiore,
ma inferiore a 50 tonnellate di CO2 equivalente: controllare almeno ogni 12 mesi.
Immagine del CO2 dell'equivalenza
1. Caricare il totale CO2 in chili e tonnellate.
Caricare il totale CO2 in chili e tonnellate
Dal 7 a 75 chili di carico = dal 5 a 50 tonnellate
Non permettere che il refrigerante R32 entri nell'atmosfera. Si tratta di un gas fluorurato ad effetto serra coperto
dall'accordo di Kyoto, con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 675 - (cfr. Regolamento della Comunità
europea sul regolamento sui fluoro in serra (UE) n. 517/2014).
Per quanto riguarda la Gas R32, 7.40 chili pari a 5 tonnellate di CO2, l'obbligo a controllare ogni anno.
Formazione e certificazione
1. Il gestore della relativa domanda deve assicurare che il personale interessato abbia ottenuto la certificazione necessaria, che implica
una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme vigenti, nonché la necessaria competenza in materia di prevenzione delle
emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e la sicurezza la gestione dell'apparecchiatura del relativo tipo e dimensioni.
Conservazione di registri
1. Gli operatori di attrezzatura che è necessario per controllare la presenza di perdite, deve stabilire e mantenere i record per ogni
pezzo di tali attrezzature specificando le seguenti informazioni:
a) La quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati;
b) Le quantità di gas fluorurati ad effetto serra aggiunte durante l'installazione, manutenzione o assistenza o a causa di perdite;
c) Se la quantità di gas fluorurati ad effetto serra installate sono state riciclate e rigenerate, insieme al nome e l'indirizzo del centro di
riciclaggio o recupero e, se del caso, il numero del certificato;
d) la quantità di gas fluorurati ad effetto serra recuperata
e) L'identità dell'impresa che ha installato, servito, manutenuto e, se del caso riparato o decommissionato le attrezzature, include, se
del caso, il numero del proprio certificato;
f) Le date ei risultati dei controlli effettuati;
g) Se l'apparecchiatura è stata decommissionata, le misure adottate per recuperare e sistemare i gas fluorurati ad effetto serra.
2. L'operatore deve conservare i registri per almeno cinque anni, le imprese che svolgono le attività per gli operatori devono tenere
copie dei registri per almeno cinque anni.
Frequenza di test
Annuale
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