stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di
raccolta separata
Sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti:
Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente
1.
non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna
apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso
Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE
2.
professionali di cui all'articolo 6 - comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e
di recupero dei RAEE, di cui agli articoli 8 - comma 1 e 9 - comma 1, 11 - comma 1 e 12 -
commi 1, 2 e 3, e fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi
ai sensi dell'articolo 12 - comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 30.000 ad euro 100.000
Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una
3.
apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la
garanzia finanziaria di cui agli articoli 11 - comma 2, o 12 - comma 4, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna
apparecchiatura immessa sul mercato
Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui
4.
all'articolo 13 - comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200 ad euro 5.000
Il produttore che, entro un anno dall'immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE,
5.
non mette a disposizione dei centri di re-impiego e degli impianti di trattamento e di
riciclaggio le informazioni di cui all'articolo 13 - comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000
Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della
6.
indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura
immessa sul mercato. la medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel
caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti
all'articolo 13, commi 4 e 5
IT
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